La separazione consensuale

divorzio notizie e aggiornamenti

La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale.

L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.

Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento, sicuramente preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.

Il procedimento

La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio.

L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare, tra i quali necessariamente, si segnala, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell’atto di matrimonio.

Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi.

Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.
Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.

Soffermiamoci ora, schematicamente ma più nel dettaglio, su alcuni dei predetti passaggi:

Come si propone la domanda di separazione consensuale

Una volta che i due coniugi hanno trovato un completo ed esaustivo accordo su ciò che concerne la loro separazione, essi, per il tramite dell’avvocato o degli avvocati che li hanno assistiti, devono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale competente indirizzandolo al Presidente dello stesso. Il ricorso deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto, ad esso vanno allegati tutti i documenti che vengono richiesti dall’ufficio per la procedura e in esso deve comparire la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione di entrambe le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente è tenuto a stabilire la data dell’udienza in cui esaminerà il caso.

Accordi sui figli

Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l’accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre.

I genitori, poi, devono mantenere i figli (anche maggiorenni ma non ancora sufficienti economicamente) in proporzione al loro reddito e devono in via generale ascoltare i minori prima di prendere dei provvedimenti che li riguardino.

Anche l’assegnazione della casa coniugale è influenzata dal perseguimento del primario interesse dei figli.

La competenza sulla domanda di separazione consensuale

L’articolo 706 del codice di procedura civile prevede come regola generale quella in forza della quale la domanda di separazione si propone al giudice del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. In caso di separazione consensuale, quindi, occorrerà fare riferimento al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi.

NB: Secondo le previsioni dell’articolo 706 c.p.c., se il coniuge convenuto è residente all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

La fase presidenziale

Dopo un esame sommario del ricorso presentato, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza a cui dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente.Le parti saranno assistite dai propri difensori o dal proprio difensore comune, anche se in questa fase sono il marito e la moglie ad assumere il ruolo predominante.

Infatti, durante l’udienza presidenziale il magistrato deve innanzitutto appurare se sia possibile che i due coniugi possano addivenire a una conciliazione. Solo una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato.

Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che dovrà emettere i provvedimenti di omologa.

L’omologazione

Terminata la fase presidenziale, l’accordo che i due coniugi hanno stipulato viene infatti sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato giudizio di omologazione.

Nel caso dal matrimonio siano nati figli che sono ancora minori l’accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il suo visto.

Accordi successivi all’omologazione

In taluni casi può accadere che, dopo l’omologa, i coniugi raggiungano ulteriori accordi inerenti alla loro separazione, che si occupano di aspetti dei quali nel ricorso non era stato fatto cenno.

Tali patti vengono spesso riprodotti in clausole integrative rispetto ai patti omologati, sulla validità delle quali, tuttavia, non vi è una posizione univoca. Anzi: molto diffusa è l’opinione secondo la quale essi, per essere efficaci, debbano essere specificamente omologati.

La revisione delle condizioni di separazione

In ogni caso, il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l’omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (è il caso ad esempio in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti).

La domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia di quelli relativi all’affidamento dei figli.

La riconciliazione

Il fatto che l’accordo di separazione consensuale sia stato omologato non impedisce, poi, neanche l’eventuale riconciliazione delle parti: giuridicamente, infatti, questa ha l’effetto di far cessare la separazione legale.

Ci si riferisce, più nel dettaglio, ad una ripresa della convivenza e alla volontà (manifestata anche tramite tale decisione) di ricomporre il rapporto coniugale.

Non possono tuttavia essere considerati indici di conciliazione i comportamenti non idonei a manifestare un simile intento, come la sola coabitazione, le visite agli amici comuni, la consuetudine di riunirsi nel weekend o durante durante i fine settimana.

La negoziazione assistita

In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno due ulteriori possibilità: quella di ricorrere alla negoziazione assistita da due avvocati e quella di separarsi autonomamente dinanzi al sindaco.

La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di due avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.

Tale accordo, va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità delle firme dei coniugi.

Se rispetta questi elementi, esso produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.

Tuttavia, è prima necessario sottoporre l’accordo al vaglio del PM (regolamentato in maniera più stringente se ci sono figli minori) e poi trasmetterlo allo stato civile per le necessarie annotazioni.

La separazione davanti al Sindaco

La separazione dinanzi al Sindaco, invece, avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi (anche senza l’assistenza dell’avvocato) rendono a tale soggetto quale ufficiale dello stato civile.

In tal modo, tuttavia, non è possibile concludere patti di trasferimento patrimoniale.

La procedura davanti al Sindaco, peraltro, non è possibile quando i coniugi abbiano figli comuni minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.

Facsimile ricorso separazione consensuale

Una formula per la presentazione del ricorso con l’indicazione della documentazione necessaria per il deposito è disponibile nella sezione dei formulari giuridici a questa pagina Formula ricorso per la separazione consensuale. 

La giurisprudenza sulla separazione consensuale

 

 

Ecco alcune sentenze interessanti in materia di separazione consensuale:

Cassazione n. 1747/2016

In sede di separazione consensuale, è possibile che i coniugi prevedano l’adempimento dell’obbligo di mantenimento dell’uno da parte dell’altro anche attraverso l’alienazione ad effetti differiti di una cosa altrui.

Cassazione n. 16909/2015

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare il cui contenuto essenziale è rappresentato dal consenso reciproco a vivere separati, dall’affidamento dei figli e, ove ne ricorrano i presupposti, dall’assegno di mantenimento. Esso ha poi un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione e che è rappresentato da accordi patrimoniali autonomi conclusi dai coniugi in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.

Cassazione n. 27386/2014

La convivenza ripresa dopo la separazione dei coniugi, per essere idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità. Piuttosto si deve ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale.

Fonte: studiocataldi.it