La separazione giudiziale
Qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione, sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale.
Presupposti per la presentazione della domanda di separazione giudiziale
Per quanto riguarda i presupposti, nella stesura originaria del codice civile del 1942, in aderenza al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, la separazione (e non ancora il divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970) era consentita esclusivamente in caso di colpa di uno dei coniugi.
Il rito, dunque, tendeva prevalentemente ad accertare a quale delle due parti fosse addebitabile la rottura del nucleo familiare. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), invece, il codice civile è stato novellato, con la conseguenza che si è ammesso che i coniugi si separino anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 del codice civile “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole“.
Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.
Aspetti procedurali
In merito agli aspetti procedurali, l’avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l‘esistenza di figli di entrambi i coniugi.
La competenza è del Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora quest’ultimo abbia la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l’assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale. La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo caso può essere fissata una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, egli valuta quindi l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttorefissando udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a questo.
A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario.
Il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
E’ da sottolineare l’attuale potere del giudice di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell‘emissione della sentenza definitiva.
Occorre precisare che la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi nel caso inverso.
Fonte: studiocataldi.it